Certificazione
Certificazione Energetica in Italia.
L'involucro edilizio, indipendentemente dall'utilizzo a cui è destinato, nella vita moderna, proprio perchè deve rispondere a una serie di esigenze, è un oggetto tecnologico altamente energivoro. Per questi motivi le Istituzioni, la U.E. prima e lo Stato dopo, hanno disciplinato con vari provvedimenti, nel tempo, il settore edile obbligando gli operatori e i fruitori a uniformarsi alle norme dotandosi dei seguenti documenti:DIAGNOSI ENERGETICA | A. Q. E. | A. C. E. | A. P. E. 2015 |
Richiesta solo per determinate attività
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Attestato Qualificazione Energetica |
Attestato Certificazione Energetica |
Attestato Prestazione Energetica |
E' rilasciato dal D.L. a ultimazione lavori |
Abolito con la Legge n.90/2013 |
E' rilasciato dal Soggetto Certificatore |
Questa materia è di notevole interesse per il patrimonio immobiliare (sia per i proprietari che per gli inquilini). Al tempo stesso, è molto articolata e complessa, per cui, spesso risulta incomprensibile alla maggioranza dei cittadini.
A.C.E. - A.P.E. 2015:
...........modifiche alla disciplina per l'efficienza energetica in edilizia.
La certificazione energetica ha cambiato nome, pelle e sostanza
Abbiamo, pertanto, dedicato all'argomento, pagine differenziate, per illustrare in maniera comprensibile l'intricato intreccio di norme tecniche e legali che avvolgono la materia, come di seguito articolate.
- APE 2015 Sintesi : per il Cittadino non esperto della materia.
- APE 2015 Dettagli : per addetti ai lavori (Certificatori Energetici e Progettisti).
Come si evince dal soprastante quadro dei documenti richiesti, la Legge n. 90 del 3 agosto 2013, ha cambiato il "nome" alla certificazione energetica degli edifici:
- si è passati da Attestato di Certificazione Energetica (ACE);
- a Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
Diagnosi Energetica.
La Diagnosi Energetica è redatta da un Tecnico Specialista che abbia competenze e esperienza commisurate al tipo di diagnosi da effettuare, nell'interesse del Committente, agendo in maniera accurata e imparziale. Al tal fine lo Specialista, è tenuto ad un incontro preliminare con il Committente, per individuare gli obiettivi principali da raggiungere e per raccogliere i seguenti dati:
- Storici dei consumi (due o tre anni significativi),
- Fattori di aggiustamento (temperature esterne, gradi giorno reali, ecc…),
- Documentazione di progetto,
- Prezzi e costi correnti dei vettori energetici utilizzati,
- Tutti i dati economici rilevanti.
La DIAGNOSI ENERGETICA è una procedura sistematica volta a:
- Fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio e/o di un impianto;
- Individuare e quantificare le possibilità di risparmio energetico sotto un attento profilo costo-benefici;
- Monitorare e riferire in merito ai consumi.
A.P.E. 2015 : sintesi ...
..... per il cittadino non esperto
Questa parte è dedicata al navigatore (il cittadino) non competente della materia, che spesso è chiamato al rispetto delle numerose e complesse variazioni legislative in materia energetica e ambientale. Infatti, a partire dalla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, e fino alla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, alla luce degli aggiornamenti apportati alle norme UNI TS 11300, con le revisioni del 2014 - 2016 e, in ultimo, con i Decreti interministeriali in vigore dal 1° ottobre 2015, è cambiata la normativa sul risparmio energetico. Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16-7-2015 sono stati pubblicati i tre nuovi Decreti Interministeriali (MISE di concerto con MATTM, MIT e MSPA) che definiscono le nuove Linee Guida Nazionali, in sostituzione di quelle di cui al DPR n. 59/2009 per l'APE (Attestato Prestazione Energetica) degli edifici.
Tutta la parte normativa tecnica e legale che si riferisce al nuovo A.P.E. è racchiusa nel sottostante prospetto.
(inserire quadro dei link per i 3 DM 26 giugno 2015)
Certificatore Energetico o "Soggetto Certificatore": chi è, cosa fà?
Il Certificatore energetico, nel rispetto delle norme tecniche, deve possedere i requisiti previsti dal DPR n. 75/2013.
Peliminarmente è tenuto a effettuare alcune operazioni, che sono le seguenti:
- Reperimento dati catastali: visura, planimetria dell'immobile o vecchi progetti cartacei da cui poter rilevare le principali caratteristiche costruttive.
- Progetti esecutivi: piante, prospetti, sezioni e ogni altra informazione inerente l'immobile al fine della verifica in sito delle geometrie dell'immobile stesso.
- Libretto di Caldaia relativo all'impianto di riscaldamento, eventualmente a servizio dell'immobile, se questo è dotato di un impianto di riscaldamento. I dati contenuti nel documento, che è obbligatorio per legge, devono essere riportati nell'A.P.E.
- Relazione Tecnica ex Legge n. 10/91. La finalità è di procedere all'accertamento delle modalità costruttive dell'immobile; quando l'immobile non è dotato di AQE o di ACE., se non esiste altro documento si procede con le verifiche dei calcoli termici ;
- Misure in sito, con sopralluogo obbligatorio per legge.
Sin dalla fase dei rilievi il "Soggetto Certificatore" è tenuto a rispettare le Norme Tecniche a lato indicate. In particolare, il Certificatore Energetico è tenuto a rilevare:
- A) la forma dell'edificio;
- B) l'orientamento rispetto ai punti cardinali;
- C) apporti solari;
- D) ombreggiamenti;
- E) isolamento termico dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento;
- F) ventilazione;
- G) sistemi solari passivi.
Gli stessi rilievi, (che possono essere eseguiti anche con apparecchiature mobili come misuratori digitali o laser, termocamere ecc.) devono tener conto delle prescrizioni di calcolo delle prestazioni energetiche imposte dai DM interministeriali e uniformarsi alle norme come nel prospetto a lato, in particolare per quanto attinente le stratigrafie dell'involucro edilizio.