Certificatore
Certificatore Energetico o "Soggetto Certificatore": chi è, cosa fà?
Il Certificatore energetico, nel rispetto delle norme tecniche, deve possedere i requisiti previsti dal DPR n. 75/2013.
Peliminarmente è tenuto a effettuare alcune operazioni, che sono le seguenti:
- Reperimento dati catastali: visura, planimetria dell'immobile o vecchi progetti cartacei da cui poter rilevare le principali caratteristiche costruttive.
- Progetti esecutivi: piante, prospetti, sezioni e ogni altra informazione inerente l'immobile al fine della verifica in sito delle geometrie dell'immobile stesso.
- Libretto di Caldaia relativo all'impianto di riscaldamento, eventualmente a servizio dell'immobile, se questo è dotato di un impianto di riscaldamento. I dati contenuti nel documento, che è obbligatorio per legge, devono essere riportati nell'A.P.E.
- Relazione Tecnica ex Legge n. 10/91. La finalità è di procedere all'accertamento delle modalità costruttive dell'immobile; quando l'immobile non è dotato di AQE o di ACE., se non esiste altro documento si procede con le verifiche dei calcoli termici ;
- Misure in sito, con sopralluogo obbligatorio per legge.
Sin dalla fase dei rilievi il "Soggetto Certificatore" è tenuto a rispettare le Norme Tecniche a lato indicate. In particolare, il Certificatore Energetico è tenuto a rilevare:
- A) la forma dell'edificio;
- B) l'orientamento rispetto ai punti cardinali;
- C) apporti solari;
- D) ombreggiamenti;
- E) isolamento termico dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento;
- F) ventilazione;
- G) sistemi solari passivi.
Gli stessi rilievi, (che possono essere eseguiti anche con apparecchiature mobili come misuratori digitali o laser, termocamere ecc.) devono tener conto delle prescrizioni di calcolo delle prestazioni energetiche imposte dai DM interministeriali e uniformarsi alle norme come nel prospetto a lato, in particolare per quanto attinente le stratigrafie dell'involucro edilizio.