Tecnici

La legge energetica per le prestazioni degli edifici

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tratto da un FOCUS TECNICO di  NOBILI  Dr. Ing. SARA  Assistenza Tecnica Logical Soft

Dalla Legge 90 alla 48/20: come cambiano APE e progetto energetio degli edifici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 10 giugno 2020 è stato pubblicato il D.Lgs 48/2020 che recepisce in Italia la Direttiva UE 2018/844 (meglio nota come EPBD III) e introduce interessanti modifiche al calcolo della prestazione energetica degli edifici, al raggiungimento di requisiti minimi di progettazione e nella certificazione energetica.

Il Decreto è già vigente dall'11 giugno 2020: questo significa che la Legge 90/2013 a cui si riferiscono gli attuali APE e Progetto Legge 10 è completamente sostituita dal nuovo testo. 

che cosa cambia nel progetto energetico degli edifici

Il Decreto Legislativo 48/2020 modifica il D.Lgs 192/2005 e quindi sostituisce la Legge 90/2013 che finora era stata il principale riferimento in tema di calcolo e verifica della prestazione degli edifici dal punto di vista energetico. Il Decreto 48/2020 introduce diverse novità già in vigore:

  • METODO DI CALCOLO: saranno modificate le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti minimi da raggiungere a seconda della tipologia di intervento eseguita (nuove costruzioni, edifici nZEB e riqualificazioni energetiche)
  • LEGGE 10 e Requisiti Minimi: saranno identificate le nuove verifiche di Legge per gli edifici in fase di progetto. La Direttiva prevede nuovi obblighi per le fonti rinnovabili dettati dalla stessa strategia europea che punta alla riduzione del 40% delle emissioni di gas serra e all'innalzamento della rinnovabile al 32% entro il 2030. 
  • COLONNINE DI RICARICA: la Legge obbliga all'installazione di punti e tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici nelle nuove costruzioni, negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante e in edifici non residenziali dotati di più di dieci posti auto;
  • BACS e TBM: viene rafforzato l’uso dei sistemi BACS per assicurare un funzionamento efficiente degli impianti, commisurato alle reali condizioni climatiche esterne e alle possibili variazioni dei livelli di occupazione negli ambienti.

 che cosa cambia per la certificazione energetica 

Per quanto riguarda l’Attestato di Prestazione Energetica, è fatto obbligo allegare questo documento nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili e nei contratti di locazione, ad esclusione della locazione di singole unità immobiliari. Il Decreto 48/2020 introduce diverse novità già in vigore:

  • SANZIONI: in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE, è prevista una sanzione da 3000 Euro a 18000 Euro. La sanzione è da 1000 Euro a 4000 Euro per gli affitti di singole UI e nel caso di locazione inferiore a 3 anni è ridotta della metà. 
  • MODALITA' di ACCERTAMENTO: la trasmissione delle violazioni passa dalla Guardia di Finanza alla diretta azione della Agenzia delle Entrate.
  • OBBLIGO APE ENTRO 45 GIORNI: Entro 45 giorni è necessario presentare la copia dell’APE al contratto alle Regioni o alle Provincie autonome (non più quindi al Ministero dello Sviluppo Economico). La stessa scadenza si applica anche in caso di accertamento e sanzione. 
  • PORTALE NAZIONALE: ad ENEA è consegnato il compito di creare e gestire un nuovo Portale Nazionale sulla prestazione energetica con l’intento di mettere a disposizione del semplice cittadino, ma anche alle PA, uno strumento efficace per condividere le informazioni riguardanti la prestazione energetica degli immobili e le tecniche più efficaci per effettuarne una adeguata riqualificazione.

che cosa cambia per i Libretti di Impianto

Si prevede di snellire l'attività di ispezione degli impianti termici, semplificando i casi per cui viene richiesta l'attività ispettiva. Per gli impianti con potenza inferiore a 70 kW infatti non si prevede alcuna attività di ispezione specifica, mentre sono sufficienti i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il controllo e l'ispezioni periodica delle parti accessibili dell'impianto inoltre, rimangono obbligatori per impianti con potenza nominale superiore a 70 KW.

 

(BACS) Building Automation Control Sistem


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