Requisiti Minimi

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D.M. 26 giugno 2015

Requisiti Minimi

Dal 1º ottobre 2015 sono entrati in vigore 3 decreti attuativi della Legge n. 90 del 3 agosto 2013, che ha aggiornato il D.Lgs n.192/2005, introduttivo dell'obbligo in Italia, della Certificazione degli Edifici.

Requisiti Minimi

La Legge n.90/2013 ha modificato la Certificazione Energetica Edifici (A.C.E.) in Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). I tre Decreti Attuativi di questa legge sono titolati come di seguito:

REQUISITI MINIMI RELAZIONE TECNICA LINEE GUIDA NAZIONALI
Primo Decreto
Secondo Decreto Terzo Decreto

Tutta la parte normativa tecnica e legale che si riferisce al nuovo A.P.E. è racchiusa nel seguente prospetto.

 

D.M. 26 giugno 2015

 

REQUISITI MINIMI

Allegato 1
Appendice A
Appendice B
Allegato 2



Analizziamo, qui di sehuito, i contenuti del primo Decreto, relativo ai "Requisiti Minimi", che definisce quali sono (dalla data del 1° ottobre 2015 in poi) le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e quali sono i requisiti minimi di efficienza da rispettare, sia per edifici nuovi che per ristrutturazioni. Sostituisce il DPR n.59 / 2009. Attenzione, perché rispetto a prima è cambiato tutto! Infatti, introduce:

  • Nuove Definizioni;
  • Norme Tecniche Nazionali;
  • Norme Tecniche di Progettazione degli edifici e degli impianti;
  • Criteri generali in tema di impianti termici;
  • Normativa Unitaria Nazionale;
  • Metodologie, Requisiti Minimi, Sistemi di Classificazione e SIAPE;
  • Strumenti di Calcolo e Software.

Approfondiamo alcuni aspetti innovativi che queste norme contengono:

  • Le Definizioni: (parte i - DM 26 giugno 2015) sono state integrate le "definizioni" già contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; in particolare vengono proposte le definizioni di superficie disperdente, di volume climatizzato, di apporto di forma, di trasmittanza termica periodica, di riflettanza e di impianto con sistema ibrido (art. 2 del D.M.); viene inoltre fornita la definizione di "edifici ad energia quasi zero" (Allegato 1 al D.M., paragrafo 3.4). Definizione di EP "Prestazione Energetica” per : Climatizzazione invernale; Climatizzazione estiva; Produzione di acqua calda igienico-sanitaria; Ventilazione; Illuminazione (solo per il settore non residenziale) " la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili ”.
  • Norme Tecniche Nazionali: (parte ii del Decreto 26 giugno 2015) Sono indicate le norme tecniche nazionali da adottare per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE;
  • Norme Tecniche di Progettazione degli edifici e degli impianti (parte iii del Decreto 26 giugno 2015) Sono indicati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti (Allegato 1 al decreto) ad integrazione di quelli già fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni;
  • Criteri generali in tema di impianti termici (parte iv del Decreto 26 giugno 2015) Resta confermato che i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
  • Normativa Unitaria Nazionale (parte v del Decreto 26 giugno 2015) Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE;
  • Metodologie, Requisiti Minimi, Sistemi di Classificazione e SIAPE (parte vi del Decreto 26 giugno 2015) Si statuisce che per promuovere una applicazione omogenea della normativa energetica sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l'aggiornamento: - delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui al decreto; - dei requisiti minimi di edifici e impianti; - di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune (SIAPE);
  • Strumenti di Calcolo e Software (parte vii del Decreto 26 giugno 2015) E' previsto che gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici debbono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento (la garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal Comitato Termotecnico Italiano). Spetterà al suddetto Comitato Termotecnico Italiano (CTI) predisporre lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione di garanzia. Nelle more del rilascio della dichiarazione di garanzia, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

Requisiti e Verifiche Prestazionali

Da quanto sopra emerge che il progettista dell'involucro edilizio e degli impianti (e/o il certificatore) nella propria attività deve prestare attenzione ai due tipi di verifiche obbligatorie che sono:
  • Verifiche prescrittive;
  • Verifiche prestazionali.
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  • Verifiche Prescrittive;
  • Verifiche Prestazionali.
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Simbologia

Rispetto alle precedenti norme del 2009, quelle attuali del 2015 le variazioni riguardano i seguenti aspetti:

  • Servizi energetici considerati nel calcolo della prestazione
  • Nuove definizioni di ristrutturazioni importanti
  • Energia primaria totale
  • Edificio di riferimento
  • Classificazione energetica con classi fisse - variabili
  • Edificio a energia quasi zero “nzeb
  • Modalità di valutazione dell'energia autoprodotta e dell'energia esportata
  • Il Modello di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)
I decreti attuativi della Legge n. 90/2013, contengono norme specifiche riguardanti:
  • Le fonti energetiche rinnovabili;
  • La valutazione dei risultati e degli indici di prestazione;
  • L'analisi energetica e la stesura dell'A.P.E.;
  • Il confronto tra il vecchio e il nuovo metodo di calcolo;
  • Gli interventi migliorativi.

Indici di Prestazione Energetica e parametri di riferimento

Gli indici di prestazione energetica richiamati dal decreto REQUISITI MINIMI sono:

A) relativamente all'involucro:

  • EPH,nd: indice di prestazione termica utile per riscaldamento.
  • EPW,nd: indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria.
  • EPC,nd: indice di prestazione termica utile per il raffrescamento.

B) relativamente ai servizi dell'edificio (in termini di energia primaria):

  • EPH : indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.
  • EPW : indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria.
  • EPV : indice di prestazione energetica per la ventilazione
  • EPC : indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva.
  • EPL : indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.
  • EPT : indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili).

EPgl,tot = EPH + EPW + EPV + EPC + EPT

Gli indici EPL e EPT non devono essere valutati per la categoria E.1, a esclusione di collegi, convegni, case di pena, caserme e edifici facenti parte della categoria E.1.(3). Tutti gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m2, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Gli altri parametri richiamati sono qui di seguito riassunti :

  • H'T : coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in W/m2K;
  • Asol,est/Asup utile : area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
  • ηH : efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;
  • ηW : efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;
  • ηC : efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva.

Classi fisse e Classi e variabili

Classi fisse e Classi e variabili: la classe variabile supera il problema della confrontabilità di edifici con diversi servizi.
Fornisce informazioni sulla qualità energetica e circa le reali potenzialità di miglioramento. Inoltre, deve essere associata all'indicatore di prestazione per dare informazioni numeriche sul fabbisogno, comparabili con quelle di altri edifici.
Infatti nei valori tabellati, sono dettagliati i valori minimi e massimi, di verifica della prestazione energetica globale, per la costruzione della scala, rispetto all'edificio di riferimento, per poter assegnare la classe energetica all'edificio reale in esame.
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Classi intermedie
Classi fisse e Classi e variabili

Valori minimi e massimi, di verifica della prestazione energetica globale, per la costruzione della scala, rispetto all'edificio di riferimento, per poter assegnare la classe energetica all'edificio reale in esame.
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Per un riscontro immediato, rispetto alla nuova classificazione energetica, con questa tabella sono indicati i valori del fabbisogno per il riscaldamento invernale e dell'acqua calda sanitaria, minimo e massimo, da considerare, in sede di progettazione, per poter rientrare nella classe desiderata.
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Fabbisogni di acqua calda per
RISCALDAMENTO INVERNALE e ACQUA CALDA SANITARIA

Per un riscontro immediato, rispetto alla nuova classificazione energetica, con la tabella a lato sono indicati i valori di fabbisogno energetico per riscaldamento invernale e acqua calda sanitaria, minimo e massimo, da considerare, in sede di progettazione, per poter rientrare nella classe desiderata.
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Calcolo Trasmittanza U
STRUTTURE VERTICALI OPACHE

Trasmittanza U strutture Verticali opache. Valori al 2015 e al 2021
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Calcolo Trasmittanza U
STRUTTURE ORIZZONTALI OPACHE

Trasmittanza U strutture orizzontali opache di copertura, Valori al 2015 e al 2021
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Calcolo Trasmittanza U
RISTRUTTURAZIONI 2° Livello

Trasmittanza U strutture orizzontali Importanti di 2° livello e Riqualificazione Energetiche - Valori al 2015 e al 2021
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Trasmittanza Termica per
RISTRUTTURAZIONI 1° Livello

Trasmittanza U per nuove Costruzioni e Ristrutturazioni importanti di 1° livello. Valori al 2015 e al 2021
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Coefficiente Globale di
SCAMBIO TERMICO

Valore massimo del coefficiente globale di SCAMBIO TERMICO
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Calcolo Trasmittanza U
STRUTTURE di COPERTURA

Trasmittanza U strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, Valori al 2015 e al 2021
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Trasmittanza limite per
SOLAI di INTERPIANO

Trasmittanza limite dei divisori di interpiano (solai). Stesso valore per i divisori interni verticali.
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Diagnosi
Energetica

Richiesta solo per determinate attività

Attestato
Qualificazione

Rilasciato dal D.L. a ultimazione lavori

Attestato
Certificazione

Abolito con la Legge n. 90/2013

Attestato
Prestazione

Rilasciato dal Soggetto Certificatore

Ultime novità. Normative che cambiano !

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Le Classi di
EFFICIENZA ENERGETICA: BACS

Efficienza Energetica e Sistemi di Automazione degli Edifici
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Il 10 giugno 2020 è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo n. 48/2020 che recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III) del 30 maggio 2018, modificatrice della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Questo Decreto Legislativo sostituisce completamente la Legge 90/2013, principale riferimento normativo per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE.

Sono molte e importanti le novità, anche se si dovrà attendere i Decreti Attuativi per veder modificare gli schemi di Legge 10/91 e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

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